Alcol e guida

L'attività principale della Polizia Locale e' quella di garantire la sicurezza stradale,  per questo l'impegno delle pattuglie e' quotidiano e viene svolto su più fronti dalla prevenzione con l'utilizzo di strumentazioni e tecnologie durante i controlli , all'educazione dei più giovani e sensibili, con campagne di sensibilizzazione nelle scuole superiori e la presenza di stand informativi durante importanti manifestazioni che annualmente ritroviamo sul territorio riminese.

Autovettura incidentata con airbag esplosi


LA NORMATIVA
La attuale normativa italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro, guidare un veicolo oltre questo limite, e quindi in stato di ebbrezza, costituisce una violazione al Codice della Strada, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis.
 


Limiti di legge

A puro scopo esemplificativo i limiti di alcol nel sangue per condurre un veicolo sono così riassunti:

>0 = Vietato per minori di 21 anni, patentati "B" da meno di tre anni, autisti professionali;
tasso a. 0 / 0,5 g/l = Consentito tranne le categorie della riga sopra
tasso a. 0,5 / 0,8 g/l = sanzione pecuniaria + sospensione patente + decurtazione 10 punti 
tasso  a. 0,8 / 1,5 g/l = violazione penale (reato) + ammenda +  sospensione patente + decurtazione 10 punti 
tasso  a. >1,5 g/l = violazione penale (reato) + ammenda +  sospensione patente + decurtazione 10 punti + confisca del mezzo
Incidente: Qualora il conducente abbia provocato un incidente, sanzioni + 1/2.
Conducenti Particolari (vedi punto sotto): sanzioni + 1/3.


LIMITE "0" (Zero) per i "conducenti particolari"

Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici  (limite 0 g/l) per i "conducenti particolari":
- Minori di 21 anni
-neopatentati (tre anni dal conseguimento della patente B)
- autisti professionisti (di cose e persone)

sanzione pecuniaria fino a 624 euro che raddoppia in caso di inciden te, con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi.  Con tasso tra 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo.


RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO
Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico (o delle condizioni di alterazione psicofisica correlata a sostanza stupefacenti o psicotrope), vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l). Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.


CONDUCENTI DI MOTOVEICOLI O CICLOMOTORI
Se le guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico 0,8 /1,5 gr/l, si procede al loro sequestro.