guida pratica
Per visualizzare e pagare i verbali ON LINE accedere alla piattaforma PagoPA
Pagamento dei verbali al codice della strada con PagoPA
FAQ
D: È obbligatorio avere lo SPID per visionare e pagare un verbale?
R: No
D: Posso pagare presso gli uffici della Polizia Locale?
R: No, tutti i verbali per violazione del Codice della Strada possono essere pagati esclusivamente con PagoPA
D: Posso pagare il verbale, dopo averlo ricevuto, direttamente alle poste, in banca o in una ricevitoria convenzionata PagoPA?
R: No, con PagoPA è necessario prima collegarsi alla pagina https://verbalipl.comune.rimini.it/ per generare l'avviso di pagamento
D: Quando genero l'avviso di pagamento, devo pagare immediatamente?
R: Puoi scegliere se pagare subito (Paga online) oppure successivamente, attenziona però alla scadenza!
D: Dove trovo il numero di vervale, la targa e la data da inserire nel portale del pagamento?
R: Vedasi immagine sotto.
D: Il sito del pagamento mi dice: "Il verbale non è stato ancora caricato nel sistema", posso pagare comunque?
R: Si, inseire nella casella "importo da pagare" la cifra indicata nel verbale (vedasi domanda successiva).
D: Quanto devo pagare?
R:
a)Se il verbale e' gia' stato inserito nel sistema
comparira' il dettaglio del verbale (facsimile dettaglio verbale) e si potrà procedere con il pagamento, selezionando con attenzione la cifra da pagare:
La cifra più bassa se il verbale prevede la riduzione del 30% (entro 5 giorni)
La cifra più alta se il pagamento avviene tra il 6° e il 60° giorno di notifica.
b) Se il verbale non è stato ancora caricato nel sistema (fig.3)
è possibile procedere comunque al pagamento inserendo il corretto importo, attenzione ad individuare la cifra corretta sul verbale di accertamento:
La cifra più bassa + 1€ se il verbale prevede la riduzione del 30% (entro 5 giorni)
La cifra più alta + 1€ se il pagamento avviene tra il 6° e il 60° giorno di notifica.
Informazioni utili
Conciliazione
Il pagamento immediato della sanzione e' previsto ed obbligatorio solo per i veicoli con targa straniera, compresi i veicoli con targa RSM (ex art. 207 C.d.S.) ovvero nei casi previsti dall’art. 202, comma 2-bis C.d.S. .
Rateizzazione di un verbale
- Entro 30 gg dalla notifica
Il pagamento di un singolo verbale di contestazione può essere rateizzato (ex. art. 202 bis c.d.s.) purchè:
- di importo superiore a 200,00 euro;
- il reddito imponibile del richiedente non sia superiore a Euro10.628,16 annui dimostrato dall'ultima dichiarazione dei redditi, tale limite è elevabile di Euro 1.032,91 per ognuno dei famigliari conviventi.
Il cittadino deve presentare l'istanza di rateizzazione all'ufficio verbali (download modulistica);
Entro 90 giorni, l'organo accertatore verificherà la sussistenza dei requisiti sopra indicati, comunicando all'interessato l'accoglimento dell'istanza e le modalità del pagamento rateizzato oppure il rigetto.
NOTA: Le rate non potranno essere inferiori di Euro 100 mensili. Il mancato rispetto dei termini di pagamento di una o più rate, farà decadere il beneficio della rateizzazione.
- Rateizzazione di un verbale oltre 60 gg dalla notifica (cliccare)
Termini pagamento verbale
Il termine perentorio per il pagamento delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni al codice della strada è di 60 giorni dalla data di contestazione* o di notifica**, tenendo conto dei giorni effettivi (compresi sabato, domenica e festivi).
Esempio: se è stato notificato un verbale il 1° luglio, si può pagare fino al 30 agosto.
Trascorsi i 60 giorni senza che sia avvenuto il pagamento della sanzione, l’importo dovuto non è più quello inizialmente previsto dal verbale (pari al minimo edittale) ma, in base all’art. 203 del Codice della strada, esso è pari alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa .
Riduzione 30% entro 5 giorni
In caso di pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla data della contestazione o notificazione (art. 202 c.d.s.), l’importo è ridotto del 30% (escluse le spese di procedura che vanno sempre pagate per intero).
Attenzione però: lo sconto del 30% non può mai essere applicato in caso di:
-violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta;
-violazioni di natura penale;
-violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo;
-violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Preavviso sul parabrezza
Se il preavviso di accertamento viene rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si può parlare nè di contestazione*, nè di notificazione*.
In tal caso, l'interessato può recarsi entro 5 giorni presso l'ufficio verbali e chiedere la notifica della sanzione oppure può attendere la successiva notifica per posta.
Se il pagamento della sanzione avviene entro i 5 giorni dalla data di accertamento indicata sul preavviso, il verbale non verrà notificato e non saranno quindi applicate spese ulteriori.
Verbali per violazioni differenti dal codice della strada
(Regolamenti comunali, regionali etc.) attenersi ai metodi di pagamento indicati nel verbale di infrazione.
Legenda
*La contestazione è la procedura che segue all'immediato accertamento dell'infrazione da parte dell'agente, in sostanza quando il conducente viene fermato immediatamente e portato a conoscenza dell'infrazione commessa.
** La notificazioneconsiste nella ricezione da parte dell'interessato di un verbale ad una violazione non contestata immediatamente.