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Per visualizzare e pagare i verbali ON LINE accedere alla piattaforma PagoPA
D: È obbligatorio avere lo SPID per visionare e pagare un verbale?
R: No
D: Posso pagare presso gli uffici della Polizia Locale?
R: No, tutti i verbali per violazione del Codice della Strada possono essere pagati esclusivamente con PagoPA
D: Posso pagare il verbale, dopo averlo ricevuto, direttamente alle poste, in banca o in una ricevitoria convenzionata PagoPA?
R: No, con PagoPA è necessario prima collegarsi alla pagina https://verbalipl.comune.rimini.it/ per generare l'avviso di pagamento
D: Quando genero l'avviso di pagamento, devo pagare immediatamente?
R: Puoi scegliere se pagare subito (Paga online) oppure successivamente, attenziona però alla scadenza!
D: Dove trovo il numero di vervale, la targa e la data da inserire nel portale del pagamento?
R: Vedasi immagine sotto.
D: Il sito del pagamento mi dice: "Il verbale non è stato ancora caricato nel sistema", posso pagare comunque?
R: Si, inseire nella casella "importo da pagare" la cifra indicata nel verbale (vedasi domanda successiva).
D: Quanto devo pagare?
R:
a) Se il verbale e' gia' stato inserito nel sistema
comparira' il dettaglio del verbale (facsimile dettaglio verbale) e si potrà procedere con il pagamento, selezionando con attenzione la cifra da pagare:
La cifra più bassa se il verbale prevede la riduzione del 30% (entro 5 giorni)
La cifra più alta se il pagamento avviene tra il 6° e il 60° giorno di notifica.
b) Se il verbale non è stato ancora caricato nel sistema (fig.3)
è possibile procedere comunque al pagamento inserendo il corretto importo, attenzione ad individuare la cifra corretta sul verbale di accertamento:
La cifra più bassa + 1€ se il verbale prevede la riduzione del 30% (entro 5 giorni)
La cifra più alta + 1€ se il pagamento avviene tra il 6° e il 60° giorno di notifica.
Il pagamento immediato della sanzione e' previsto ed obbligatorio solo per i veicoli con targa straniera, compresi i veicoli con targa RSM (ex art. 207 C.d.S.) ovvero nei casi previsti dall’art. 202, comma 2-bis C.d.S. .
- Entro 30 gg dalla notifica
Il pagamento di un singolo verbale di contestazione può essere rateizzato (ex. art. 202 bis c.d.s.) purchè:
- di importo superiore a 200,00 euro;
- il reddito imponibile del richiedente non sia superiore a Euro10.628,16 annui dimostrato dall'ultima dichiarazione dei redditi, tale limite è elevabile di Euro 1.032,91 per ognuno dei famigliari conviventi.
Il cittadino deve presentare l'istanza di rateizzazione all'ufficio verbali (download modulistica);
Entro 90 giorni, l'organo accertatore verificherà la sussistenza dei requisiti sopra indicati, comunicando all'interessato l'accoglimento dell'istanza e le modalità del pagamento rateizzato oppure il rigetto.
NOTA: Le rate non potranno essere inferiori di Euro 100 mensili. Il mancato rispetto dei termini di pagamento di una o più rate, farà decadere il beneficio della rateizzazione.
- Rateizzazione di un verbale oltre 60 gg dalla notifica (cliccare)
Il termine perentorio per il pagamento delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni al codice della strada è di 60 giorni dalla data di contestazione* o di notifica**, tenendo conto dei giorni effettivi (compresi sabato, domenica e festivi).
Esempio: se è stato notificato un verbale il 1° luglio, si può pagare fino al 30 agosto.
Trascorsi i 60 giorni senza che sia avvenuto il pagamento della sanzione, l’importo dovuto non è più quello inizialmente previsto dal verbale (pari al minimo edittale) ma, in base all’art. 203 del Codice della strada, esso è pari alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa .
In caso di pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla data della contestazione o notificazione (art. 202 c.d.s.), l’importo è ridotto del 30% (escluse le spese di procedura che vanno sempre pagate per intero).
Attenzione però: lo sconto del 30% non può mai essere applicato in caso di:
-violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta;
-violazioni di natura penale;
-violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo;
-violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Se il preavviso di accertamento viene rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si può parlare nè di contestazione*, nè di notificazione*.
In tal caso, l'interessato può recarsi entro 5 giorni presso l'ufficio verbali e chiedere la notifica della sanzione oppure può attendere la successiva notifica per posta.
Se il pagamento della sanzione avviene entro i 5 giorni dalla data di accertamento indicata sul preavviso, il verbale non verrà notificato e non saranno quindi applicate spese ulteriori.
(Regolamenti comunali, regionali etc.) attenersi ai metodi di pagamento indicati nel verbale di infrazione.
Legenda
*La contestazione è la procedura che segue all'immediato accertamento dell'infrazione da parte dell'agente, in sostanza quando il conducente viene fermato immediatamente e portato a conoscenza dell'infrazione commessa.
** La notificazione consiste nella ricezione da parte dell'interessato di un verbale ad una violazione non contestata immediatamente.
Aree Tematiche:
Verbali e contravvenzioni