L'attività principale della Polizia Municipale e' quella di garantire la sicurezza stradale, per questo l'impegno delle pattuglie e' quotidiano e viene svolto su più fronti dalla prevenzione con l'utilizzo di strumentazioni e tecnologie durante i controlli , all'educazione dei più giovani e sensibili, con campagne di sensibilizzazione nelle scuole superiori e la presenza di stand informativi durante importanti manifestazioni che annualmente ritroviamo sul territorio riminese.
LA NORMATIVA
La attuale normativa italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro, guidare un veicolo oltre questo limite, e quindi in stato di ebbrezza, costituisce una violazione al Codice della Strada, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis.
La patente di guida è sempre revocata quando:
- il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t),
- in caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio).
La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di droghe, ha provocato un incidente.
Le pene previste dall'articolo 186 comma 2 e 186 bis comma 3 del Codice della Strada sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (in questo caso è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito).
Limiti di legge
A puro scopo esemplificativo i limiti di alcol nel sangue per condurre un veicolo sono così riassunti:
>0 = Vietato per minori di 21 anni, patentati "B" da meno di tre anni, autisti professionali;
tasso a. 0 / 0,5 g/l = Consentito tranne le categorie della riga sopra
tasso a. 0,5 / 0,8 g/l = sanzione pecuniaria + sospensione patente + decurtazione 10 punti
tasso a. 0,8 / 1,5 g/l = violazione penale (reato) + ammenda + sospensione patente + decurtazione 10 punti
tasso a. >1,5 g/l = violazione penale (reato) + ammenda + sospensione patente + decurtazione 10 punti + confisca del mezzo
Incidente: Qualora il conducente abbia provocato un incidente, sanzioni + 1/2.
Conducenti Particolari (vedi punto sotto): sanzioni + 1/3.
LIMITE "0" (Zero) per i "conducenti particolari"
Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici (limite 0 g/l) per i "conducenti particolari":
- Minori di 21 anni
-neopatentati (tre anni dal conseguimento della patente B)
- autisti professionisti (di cose e persone)
sanzione pecuniaria fino a 624 euro che raddoppia in caso di inciden te, con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Con tasso tra 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo.
RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO
Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico (o delle condizioni di alterazione psicofisica correlata a sostanza stupefacenti o psicotrope), vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l). Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.
COMPORTAMENTI RECIDIVI
Il veicolo sottoposto a sequestro non può essere affidato in custodia al trasgressore, se risulta che questi abbia commesso nei due anni precedenti le medesime violazioni di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 186. E’ prevista la revoca della patente di guida.
CONDUCENTI DI MOTOVEICOLI O CICLOMOTORI
Se le guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico 0,8 /1,5 gr/l, si procede al loro sequestro.
IN CASO DI INCIDENTI STRADALI
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
PENE ALTERNATIVE
Pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.