FAQ Verbali

Domande Frequenti relative ai Verbali

Pagamento verbali

D: Come posso pagare una contravvenzione?
R: dal 1 luglio è possibile pagare con PagoPA accedendo a questa pagina.
Ulteriori dettagli per il pagamento.

D: Come posso visualizzare le immagini del verbale?
R: Accedere a questa pagina e compilare i dati richiesti.

D: Ho appena preso un verbale, posso pagarlo subito alle poste o in tabaccheria?
R: No, prima devi andare su questa pagina (istruzioni)  per generare l'avviso di pagamento di PagoPA , con il quale potrai pagare in banca, alle poste o in tutte le ricevitorie autorizzate.

D: Da quando decorrono i termini per il pagamento o il ricorso?
R:
Decorre dalla data di contestazione* o di notifica**, tenendo conto dei giorni effettivi (compresi sabato, domenica e festivi).

D: È possibile rateizzare il pagamento delle sanzioni?
R: Si (ex. art. 202 bis c.d.s.) purchè:
-  di importo superiore a 200,00 euro. ;
- il reddito familiare imponibile del richiedente non sia superiore a 10628,16 euro annui.
Il cittadino deve presentare all'ufficio verbali l'istanza di rateizzazione (mod verb. 05 scaricabile quientro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale.; entro 90 giorni, l'organo accertatore verificherà la sussistenza dei requisiti sopra indicati, comunicando all'interessato l'accoglimento dell'istanza e le modalità  del pagamento rateizzato oppure il rigetto.
NOTA: Le rate non potranno essere inferiori di €100 mensili. Il mancato rispetto dei termini di pagamento di una o più rate, decadrà il beneficio della rateizzazione.


Verbali non pagati

D: Cosa succede ad un verbale del codice della strada non pagato?
R:
  Decorsi 60 giorni, il verbale stesso costituirà titolo esecutivo (art. 206 C.d.S.) per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre alle spese di procedimento e le maggiorazioni previste (10%  semestrale).
Ruolo: Decorso inutilmente il termine fissato, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute attraverso agenzia di riscossione SORIT.

D: Ho ricevuto un'ingiunzione di pagamento da SORIT, a cosa si riferisce?
R: Nell'ingiunzione di pagamento sono espressamente indicati il numero di verbale, la data della violazione e la data della notifica, è possibile visionare eventuali immagini relative all'accertamento cliccando qui.

D: Entro quanto tempo si prescrive la cartella di pagamento?
R
: Dopo aver notificato la cartella di pagamento, l'agenzia incaricata  può agire in riscossione entro massimo cinque anni dal giorno in cui è stato notificato il verbale; dunque, se entro tale termine non abbia avviato atti di riscossione come il fermo auto o il pignoramento, il contribuente può chiedere al giudice o allo stesso sportello SORIT (con ricorso in autotutela) che l’importo venga depennato dalla sua posizione debitoria.

D: Entro quanto impugnare la cartella di pagamento?
R
: L'opposizione contro la cartella esattoriale può essere effettuata entro 60 giorni. In questa sede, però, non si possono rimettere in discussione le contestazioni sul merito della contravvenzione; tutto ciò che si può fare è, invece, eccepire solo vizi propri della cartella di pagamento (per es.: notifica nulla, pagamento già avvenuto, sanzione sospesa o annullata da un giudice o da un’autorità amministrativa, invio al soggetto non tenuto al pagamento come nel caso degli eredi, ecc.).

D: Se la sanzione non è mai stata notificata?
R
: Se la sanzione non è mai stata notificata al titolare del mezzo e questi ne viene a conoscenza con la notifica della cartella esattoriale, quest’ultima è nulla. L’impugnazione potrà essere fatta valere davanti al giudice di pace facendo rilevare che non è mai stato ricevuto l’atto (ossia la "multa").

D: Ho pagato un verbale più del dovuto, come posso essere rimborsato?
R: Compilando il modulo di richiesta di rimborso (mod verb. 08 scaricabile qui) ; 


Punti patente

D: Devo comunicare i dati del conducente per la decurtazione dei punti, come fare?
Inviando o consegnando il modello di "comunicazione  dati del condicente" (mod verb. 03 scaricabile qui).


Notifica verbali

D: Entro quanto tempo mi deve essere notificato un verbale?
R: La notifica di un verbale deve essere effettuata entro 90 giorni  dalla data dell'accertamento (360gg per infrazioni notificate all'estero).
Per il notificante (Polizia Locale), il verbale deve essere consegnato entro 90 giorni dall'accertamento all'ufficio postale ovvero al messo comunale per la successiva notificazione.

Decorrenza termini con notifica tramite SERVIZIO POSTALE
a) dalla data di consegna da parte del postino all'indirizzo di residenza;
b) dalla data di ritiro dell'atto all'ufficio postale se il ritiro avviene entro 10 giorni dall'avviso di mancata consegna/spedizione C.A.D.;
c) al 10° giorno dalla data del deposito presso l'ufficio postale, l'atto è da considerarsi comunque notificato (notifica per compiuta giacenza).

Decorrenza termini con notifica tramite MESSI NOTIFICATORI
a) dalla data di consegna da parte del messo notificatore all'indirizzo di residenza;
b) dalla data di ritiro alla Casa Comunale;
c) dalla ricezione della raccomandata informativa di avviso di deposito dell'atto presso la Casa Comunale, se il ritiro avviene entro 10 giorni dal deposito.
d) al 10° giorno dalla data del deposito, l'atto è da considerarsi comunque notificato (ex. art. 140 c.p.c.).


Varie

D: Ho ricevuto un verbale, ma il mio veicolo è stato venduto (o rubato). Cosa devo fare?
R:
E' possibile che gli archivi informatici da cui vengono reperiti i dati dei proprietari dei veicoli non siano perfettamente aggioranti. Nel caso in cui l'utente a cui è stata notificata una violazione al Codice dellla Strada e  non fosse il proprietario del veicolo alla data in cui la violazione è stata commessa, è possibile chiedere l'archiviazione del verbale allegando l'atto di vendita del veicolo (il verbale verrà quindi aggiornato con la nuova anagrafica). In caso di furto del veicolo è possibile altresì chiedere l'archiviazione del verbale allegando la denuncia di furto, il verbale di ritrovamento o la registrazione della perdita di possesso.

D: Fermo Fiscale, posso chiedere al cancellazione?
R: è possibile qualora:
a) il veicolo sia intestato e ad uso di persona disabile;
b) il veicolo sia il solo intestato alla persona e l'unico nel nucleo famigliare;
c) il veicolo sia intestato ed utilizzato per attività di impresa;
d) le richieste di cancellazione al di fuori dei casi citati saranno valutate dal Comando di Polizia Locale.
La cancellazione del fermo fiscale potrà essere richiesta attraverso l'apposito modulo (mod verb. 07 scaricabile qui) ;