Modalità ed Informazioni
Modalità di presentazione di ricorso
E' possibile utilizzare il modulo compilabie "Verb.01" scaricabile nella pagina download modulistica; Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, stampato e sottoscritto.
Audizione: Se si ritiene necessario si può richiedere un’audizione personale al Prefetto, al cui espletamento L'Autorità non e' però obbligata.
Allegati: L'interessato può allegare allo scritto difensivo tutta la documentazione ritenuta utile per confortare le sue motivazioni (ad esempio copie di permessi, certificati medici, dichiarazioni del datore lavoro, documenti del veicolo, etc.).
Dove presentare il ricorso
Il ricorso di cui sopra può essere presentato a:
Prefettura, presentandolo "brevi manu" o tramite PEC: protocollo.prefrn@pec.interno.it;
Polizia Locale del Comune di Rimini
- con raccomandata a/r a : Comando di Polizia Locale di Rimini – Uff. Verbali, Via Euterpe,12, 47921 Rimini;
- consegna diretta presso gli sportelli del "Front Office" della Polizia Locale di Rimini, via Euterpe,12, piano terra.
(Orari di apertura: lunedì, giovedì e sabato 11-13; martedì 15-18, giovedì anche 16-18; mercoledì e venerdì chiuso).
-tramite PEC all'indirizzo: polizia.locale@pec.comune.rimini.it
Si ribadisce che occorre sempre sottoscrivere il ricorso, pena l'invalidità dell'istanza.
Tempi di risposta dell'autorità al ricorso
Se presentato in Prefettura, c'è un "passaggio" in più : il ricorso viene infatti trasmesso da parte della Prefettura alla Polizia Locale .
L’Ufficio della Polizia Locale ricevuto quindi il ricorso ( o in "primo passaggio", in quanto ricevuto direttamente da parte dell'utente; o in "secondo passaggio" in quanto ricevuto – come sopra – da parte della Prefettura ) ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.
La Prefettura, a sua volta, ha a disposizione 120 giorni per emettere un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento.
L’ordinanza di ingiunzione di pagamento deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione (l'obbligo di pagare altrimenti si estingue)
Attenzione: nel caso venga espletata l’audizione personale, i termini sopra indicati subiscono un’interruzione che va dal momento della notifica della convocazione a quello della data di audizione ( anche se l'utente non si presenta ).
La mancata emanazione di Ordinanza Ingiunzione nei termini di cui sopra determina il c.d. "silenzio accolgimento" ( il ricorso si intende accolto ). Tuttavia è necessario verificare i singoli casi ( ad es. ( es. inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, quando ad es. il ricorso è proposto da persona non legittimata e quindi non è "valido" come ricorso in sè ..... ; ovvero irricevibilità per tardività .... ) che danno quindi luogo ad Ordinanze di tipologia diversa, che soggiaciono a limiti temporali diversi .
SAN.A. - Consultazione online stato di avanzamento del ricorso.
Sistema Informativo SANzionatorio Amministrativo è la piattaforma del Ministero dell'Interno che permette al Cittadino di consultare on line lo stato di avanzamento del procedimento amministrativo.
Attraverso l'accesso SANA , il cittadino potrà consultare lo stato di avanzamento relativo alla sua pratica di ricorso, ritiro patente, segnalazione patente (ex artt. 223).
I titolari del ricorso
Sono i soggetti espressamente indicati quali destinatari del verbale: ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido con il trasgressore) oppure dal trasgressore ovvero l’autore materiale della violazione (ad esempio il conducente del veicolo) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale.
Tempi del ricorso
Si può presentare ricorso entro 60 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica contestuale, ovvero quando il trasgressore è stato fermato dall’agente P.M. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale (contestazione immediata).
Se il verbale d’accertamento è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di un atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che avviene entro 90 giorni dalla data di accertamento (art. 201 C.d.S.), tramite servizio postale o messo notificatore.
Per i tempi di notifica, nei casi in cui la stessa si perfezioni giuridicamente (es. la c.d. "compiuta giacenza, in cui la notifica si considera giuridicamente effettuata, a prescindere dalla effettiva conoscenza da parte del destinatario) attenzione a calcolare i termini.
In caso di ricorso respinto dall'autorità
In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura non inferiore al doppio del minimo edittale , rispetto a quella originariamente indicata sul verbale quale somma per il pagamento in misura ridotta entro i sessanta giorni ( minimo edittale ). Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento il verbale sarà iscritto a ruolo e sarà attivata la procedura esecutiva prevista.
L’Ordinanza-Ingiunzione del Prefetto si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica, presentando opposizione (è sempre un ricorso) innanzi all'Autorità Giudiziaria direttamente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Rimini, Via C.A Dalla Chiesa ,11- piano terra (stanza 18), oppure inviandola tramite raccomandata a/r.