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Estratto dell'ordinanza Protocollo N.0187567/2022 del 03/06/2022
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE E CONTRASTARE GRAVI PERICOLI CAGIONATI DA COMPORTAMENTI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SULLA PUBBLICA VIA.
... ORDINA
Che a decorrere dal 20 Giugno 2022 e fino al 30 Ottobre 2022, per esigenze di sicurezza finalizzate alla prevenzione di fenomeni, anche di rilevanza, penale, e della commissione di reati correlati, nonche’ della reiterazione di episodi di grave intolleranza, nelle aree di seguito meglio specificate:
Viale Regina Elena, Viale Regina Margherita, Viale Principe di Piemonte, Via Novara, Via Teramo, Via Foglino, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Losanna, Via Mosca, Via Guglielmo Marconi, su tutta la Strada Statale “S.S. 16”- compresa tra il confine con il Comune di Bellaria - Igea Marina e il Comune di Riccione, Piazzale Cesare Battisti, Via Savonarola, Via Mameli, Via Ravegnani, Via Graziani, Via Dardanelli, Piazzale Carso, Via Principe Amedeo, Viale Vespucci, Piazzale Medaglie d'Oro, via Nazario Sauro, Via Tripoli, Via Varisco, Viale Eritrea, Via Macanno, Via Casalecchio, Via Fantoni, Via Euterpe, Via Emilia, Via XXIII Settembre, Viale Matteotti, Via dei Mille, Via Tolemaide,Viale Porto Palos, Corso Giovanni XXIII, viale Parma, Viale Bari , Viale San Francesco, Viale Messina, Viale Leopardi , Viale Trento, Viale Rapallo , Viale Matera, viale Mantova, viale Rodi, viale Pomezia, viale Dei Martiri, via Carlo Bini, via Carlo Zavagli nonché nelle aree adiacenti alle suddette strade ed in prossimità delle aree di intersezione con le vie intersecantesi con le strade sopra elencate;
sia fatto divieto a chiunque:
1. di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l’appostamento della persona e/o l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
2. di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e/o di concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento ;
3. alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di
AVVERTE
•che la violazione prevista al punto 3 comporta l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 30.04.1992, (Nuovo Codice della Strada), Titolo V con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 42,00 ad un massimo di € 173,00, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione di una somma pari al minimo come previsto dall’art. 202, comma 1 del Nuovo Codice della Strada di € 42,00 (Pagamento ridotto entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica €29,40). Come previsto dall’art. 195, comma 2 bis del Nuovo codice della strada la violazione accertata nell’orario 22,00-07,00 è aumentata di 1/3 e comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 56,00 (pagamento ridotto entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica €39,20).
•che le violazione previste ai sopra riportati punti 1 e 2, ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00. Ai sensi del combinato di Giunta Comunale n. 443, del 28 dicembre 2010 , entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento, per le violazioni riferite ai sopra riportati punti 1 e 2, è ammesso il pagamento in misura fissa di € 400,00.
Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto al sopra riportato punto 3;
In alternativa all’assoggettamento alla sanzione stabilita nella presente ordinanza ed anche in coerenza con il dettato dell’art. 18 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero;
Entro il 15 Novembre 2022 saranno valutati gli effetti e l’efficacia della presente ordinanza;
DISPONE
che qualunque fatto o atto ritenuto rilevante ai fini fiscali, riscontrato dall’agente accertatore nei confronti di chicchessia, nell’ambito dell’attività di controllo e/o di accertamento di cui alla presente ordinanza, sarà portato a conoscenza – a cura dell’organo cui appartiene l’agente accertatore – unitamente alla copia del verbale di accertamento, qualora contestato, all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rimini, Ufficio Controlli, Via Macanno n. 37; nonché al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, al fine di consentire la valutazione, da parte di tali organi, in merito agli accertamenti fiscali di competenza;
DISPONE INOLTRE
che la presente ordinanza sia valida dal 20 Giugno 2022 e fino al 30 Ottobre 2022,
che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio per 15giorni;
sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Rimini per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell’art. 54, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Rimini, al Comando Provinciale Carabinieri di Rimini, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Rimini.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:
al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal d.lgs. n.104/2010 e ss. mm..ii;
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio ai sensi del d.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii.
Si dà atto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Rimini, Dott. Andrea Rossi.
Il Sindaco
Dott. Jamil Sadegholvaad
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