FAQ Ricorsi Prefetto

Domande Frequenti relative ai ricorsi al Prefetto

D:Che modello posso usare per presentare ricorso al Prefetto?
R: Il modello scaricabile cliccando qui.


D: Come posso conoscere lo stato di avanzamento del mio ricorso?
R: É possibile eccedere Online al sistema SANA per  conoscere tutti i dettagli del priocedimento.


D: Chi ha titolo per proporre ricorso?
R: I soggetti espressamente indicati quali destinatari del verbale : Il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido con il trasgressore) oppure dal trasgressore (  l’autore materiale della violazione, ad esempio il conducente del veicolo).


D: Quanto tempo ho per presentare il ricorso?
R: Si può presentare ricorso entro 60 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica contestuale, immediata ovvero quando il trasgressore è stato fermato dall’agente P.M. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale ( c.d. contestazione immediata ).
Se il verbale d’accertamento è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di un atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che avviene entro 90 giorni dalla data di accertamento (art. 201 C.d.S.), tramite servizio postale o messo notificatore.
Per i tempi di notifica, nei casi in cui la stessa si perfezioni giuridicamente ( es. la c.d. "compiuta giacenza, in cui la notifica si considera giuridicamente effettuata, a prescindere dalla effettiva conoscenza da parte del destinatario  )  attenzione a calcolare i termini.


D: Quanto tempo occorre per avere una risposta dal Prefetto?
R: Entro 60 giorni la Polizia Locale istruisce il fascicolo e lo trasmette al Prefetto;
entro 120 giorni la Prefettura decide in merito al ricorso;
entro 150 giorni dalla sua emissione, l’ordinanza di ingiunzione di pagamento  deve essere notificata.
La mancata emanazione di Ordinanza Ingiunzione nei termini di cui sopra determina il c.d. "silenzio accolgimento" ( il ricorso si intende accolto).
Tuttavia è necessario verificare i singoli casi, 
Attenzione: nel caso venga espletata l’audizione personale, i termini sopra indicati subiscono un’interruzione che va dal momento della notifica della convocazione a quello della data di audizione ( anche se l'utente non si presenta ).


D: Se il Prefetto non accoglie il ricorso, quanto dovro’ pagare?
R: In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura non inferiore al doppio del minimo edittale , rispetto a quella originariamente indicata sul verbale quale somma per il pagamento in misura ridotta entro i sessanta giorni ( minimo edittale ).   Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento il verbale sarà iscritto a ruolo e sarà attivata la procedura esecutiva prevista.


D: E se non sono d’accordo con quanto stabilito dal Prefetto?
R: L’Ordinanza-Ingiunzione del Prefetto si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica, presentando opposizione (è sempre un ricorso) innanzi all'Autorità Giudiziaria direttamente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Rimini, Via C.A Dalla Chiesa,- 47921 Rimini, oppure inviandola tramite raccomandata a/r.


D: Come viene definita l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria?
R: La deliberazione di Giunta Comunale 58/2018 del 6/3/2018 ha definito le linee guida Linee guida ai fini della determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie demandate alla competenza del Comune ed assegnate alla Polizia Locale