Coronavirus - Rimini Divieto di accesso al Coronavirus.

Estratto ordinanza Sindacale "riapertura mercati - settore alimentare"

dall'8 maggio

 

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.. ORDINA dal 8 maggio 2020 

ORDINA
Lo svolgimento sperimentale dei Mercati di Rimini in premessa elencati dal punto 1 al punto 7 per il solo Settore Alimentare all’interno delle aree perimetrate come rappresentate nelle planimetrie allegate – allegati da 1 a 6, con la precisazione che i due posteggi presenti nel mercato di Corpolò
siano equiparati ai posteggi isolati, nonché l’attività nei posteggi isolati elencati dal punto 8 al punto 26, che dovranno avvenire secondo le seguenti modalità di allestimento, di vendita e dei comportamenti da tenere affinché vengano adottate tutte le idonee procedure igienico-sanitarie volte a contrastare la diffusione del contagio della sindrome da COVID-19:

 

PREDISPOSIZIONE DELLE AREE MERCATALI ALIMENTARI
- l’area deve essere interamente recintata con la presenza personale dedicato al presidio dei varchi di accesso ed uscita al fine di garantire il contingentamento delle persone contemporaneamente presenti all’interno del mercato attraverso lo scaglionamento degli ingressi in ragione di una presenza massima di due persone per ogni operatore economico presente nella giornata;
- l’ingresso all’area mercatale dovrà avvenire tramite il varco di accesso ove deve essere collocato apposito cartello di entrata nonché cartello recante le informazioni atte a garantire il distanziamento degli avventori in attesa di entrare e dovranno essere messi a disposizione guanti e prodotti igienizzanti per le mani;
- l’uscita dall’area dovrà avvenire attraverso il varco appositamente predisposto ove deve essere collocato apposito cartello di uscita;
- in corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita dall’area di mercato ed in ogni posteggio è necessaria la presenza di contenitori di rifiuti dedicati alla raccolta di guanti e mascherine già utilizzate, per evitarne la dispersione incontrollata nell’ambiente circostante, detti contenitori al termine del mercato dovranno essere accuratamente chiusi a cura degli operatori;
- disporre elementi distanziatori ad almeno un metro dal fronte del banco, per evitare che il cliente possa arrivare a toccare la merce esposta;

 

COMPORTAMENTI DA TENERE ALL’INTERNO DELLE AREE E POSTEGGI ISOLATI
- ogni operatore, cliente o chiunque altro accede all’area mercatale a qualsiasi titolo deve indossare guanti e mascherina;
- in ogni posteggio dovrà essere disponibile gel igienizzante per la sanificazione delle mani in particolare in corrispondenza dei sistemi per il pagamento;

- organizzare la dispensazione dei prodotti solo attraverso l’intervento diretto dell’operatore munito di dispositivi di sicurezza (guanti e mascherina) che provvederà al confezionamento dei prodotti sulla base delle indicazioni fornite dal cliente che non potrà in alcun modo toccarli;
- l’operatore avrà cura di procedere frequentemente alla pulizia e disinfezione delle superfici di appoggio;
- l’operatore incentiverà il pagamento con carte di credito che verranno inserite negli appositi dispositivi direttamente dal cliente.

 

DISPOSIZIONI GENERALI
- mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso (accesso/uscita, acquisto, pagamento);
- l’utilizzo di mascherine e guanti è sempre obbligatorio all’interno dell’area di vendita;
- predisporre in anticipo una lista della spesa ed evitare percorsi dispersivi all’interno del mercato;
- va rispettata la corretta prassi d’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto) evitando il contatto diretto delle mani;
- non è consentito sostare o intrattenersi con altri soggetti in prossimità dei posteggi e all’interno dell’area mercatale una volta effettuati gli acquisti, al fine di consentire l’ingresso di altri clienti;
- lavarsi accuratamente le mani non appena giunti alla propria abitazione.

 

DISPONE
1. per i posteggi isolati in premessa individuati dal punto 8 al punto 26, la perimetrazione dell’area di posteggio a cura del concessionario secondo gli schemi tipo di cui all’Allegato 7, maggiorata di almeno un metro sul fronte delle vendite, come da disposizioni delle norme sul distanziamento sociale che non potrà essere utilizzata come area di vendita ma solamente di transito; la regolamentazione degli accessi all’interno del posteggio che non potrà mai
superiore le due unità, nonché l’applicazione di tutte le prescrizioni comportamentali e di allestimento soprariportate ove compatibili. Sono esclusi dalla perimetrazione i posteggi isolati allestiti con struttura fissa ed assimilabile ai “negozi”, che procederanno a far accedere alla
struttura una sola persona per volta. 
2. che il mercato di Miramare estivo esclusivamente per i n. 5 posteggi del settore alimentare, sia allestito provvisoriamente ed in via sperimentale nell’area pedonale del prolungamento di via Pescara a monte di via Marconi adiacente alla scuola primaria di Miramare e confinante con il parcheggio (fronte Via G. Marconi), come da rappresentazione grafica - allegato n. 6 e che l’assegnazione temporanea dei posteggi agli operatori sia effettuata all’apertura della prima giornata di attività del mercato, nel rispetto della graduatoria di cui alla Determina Dirigenziale n. 259 del 06/02/2020, da parte di personale del C.O.C.A.P. a.r.l., incaricato da questo Ente per la gestione dei mercati; 

3. la transennatura delle aree mercatali come da planimetrie allegate e la posa in opera dei cartelli informativi occorrenti sull’area alimentare sperimentale dei mercati di Rimini, in ogni giornata di mercato dovrà essere effettuata a cura del C.O.C.A.P. a.r.l., che si occuperà altresì di svolgere le ordinarie operazioni necessarie all’avvio dei mercati. 

4. gli esercenti di commercio su area pubblica ed i produttori operanti nelle aree mercatali di che trattasi ed i concessionari dei posteggi isolati interessati, sono responsabili del presidio dei punti di accesso ed uscita all’area al fine di regolamentare le entrate, nonché del controllo relativo al rispetto di tutte le modalità comportamentali sopraelencate e alla messa a disposizione degli avventori dei dispositivi di protezione individuale, quali prodotti per la disinfezione delle mani e guanti “usa e getta”, se i medesimi ne sono sprovvisti, pena l’impossibilità di accedere all’area mercatale;

5. le operazioni di cui al punto 3 possono essere svolte direttamente dagli operatori economici responsabili ovvero da personale idoneamente individuato dai medesimi; 

6. La Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto delle suindicate prescrizione e qualora venga riscontrata una inottemperanza tale da determinare una situazione di insicurezza nello svolgimento delle attività, fatte salve eventuali sanzioni di carattere amministrativo o penale provvederà alla sospensione dell’attività mercatale o di vendita nei singoli posteggi. 

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e rimane vigente sino a diversa disposizione, viene pubblicata al fine della notifica agli operatori interessati all’albo pretorio informatico e sul sito dell’Ente per giorni 15 nonché per gli adempimenti di competenza inviata alla Polizia Locale, al Settore Marketing Territoriale, Water Front e Nuovo Demanio - Ufficio COSAP, al Settore Risorse Tributarie – Ufficio TARI, al C.O.C.A.P. a.r.l., ad HERA S.p.a., ad Anthea e alle Associazioni di categoria interessate per la massima diffusione. 

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